Decreto di armonizzazione del codice privacy operativo.
 
 
 

a cura di Mascia Mancini

Decreto di armonizzazione del codice privacy operativo: al via i termini per il pagamento dell’ammenda

Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; si è data, così, efficacia al nuovo Codice della privacy di cui al Dlgs n. 196/2003.

Dal 19 settembre 2018 cominciano a decorrere i termini:

· per completare la normativa della privacy secondo le indicazioni europee;
· per il pagamento delle ammende per le violazioni del Codice della privacy.

A seguito dell’adeguamento subito, il nuovo Codice della privacy risulta molto dimensionato: oltre a essere state abrogate molte norme ritenute incompatibili con quelle previste dal Regolamento Gdpr, sono state eliminate anche quelle molto simili tra loro al fine di evitare duplicazioni.

Altre modifiche apportate, invece, hanno riguardato quelle disposizioni del Regolamento non direttamente applicabili e che lasciano spazi di intervento da parte dei singoli Stati membri.

Il Dlgs n. 101/2018 prevede che, per un periodo transitorio, continuino a essere efficaci i provvedimenti generali del Garante e i Codici deontologici vigenti, che saranno oggetto di un successivo riesame.


Oblazione per gli illeciti privacy

Il decreto legislativo di armonizzazione del Codice della privacy italiano prevede due soluzioni per sanare gli illeciti privacy pendenti alla data del 25 maggio 2018 e per i futuri procedimenti.

Sono disposti due tipi di oblazione:

· una speciale per gli illeciti privacy pendenti;
· una a regime per le future contestazioni.

Pagando i due quinti del minimo, si possono definire i procedimenti non conclusi con un’ordinanza di ingiunzione alla data del 25/5/2018; per i nuovi procedimenti, si può regolare la faccenda pagando la metà della sanzione irrogata dal Garante della privacy.

Nello specifico, per le future contestazioni, il trasgressore e l’obbligato in solido possono definire la controversia relativa a una sanzione amministrativa adeguandosi alle prescrizioni del Garante, se impartite, e pagando un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

Previo pagamento della suddetta oblazione è possibile, quindi, avviare la definizione agevolata dei procedimenti pendenti relativi a violazioni amministrative.


Definizione agevolata per gli articoli abrogati previo pagamento di oblazione

Il decreto di adeguamento al Gdpr prevede la definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori per violazioni di articoli abrogati del vecchio Codice. Tale definizione agevolata si attiva sempre dal 10 settembre 2018.

Per le violazioni non definite alla data del 25 maggio 2018, sarà possibile la definizione agevolata pagando i due quinti del minimo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo di armonizzazione.

Per le violazioni costituenti reato nel regime del vecchio Codice della privacy e ora diventati illecito amministrativo, si applica la sanzione amministrativa: le autorità giudiziarie devono trasmettere gli atti all’autorità amministrativa.