a cura di Luigi Troli, Commercialista e Revisore Legale

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza


D. Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato in GG.UU. n. 38 sezione speciale del 14 febbraio 2019: entrata in vigore 16 marzo 2019 (in attuazione della Legge 19-10-2017, n. 155).
Struttura del Codice in 10 titoli di cui:
I° titolo per disposizioni generali e i titoli II-III-IV-V quelli più rappresentativi: a) procedura di allerta e di composizione assistita della crisi; b) procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza; c) strumenti di regolazione della crisi; d) liquidazione giudiziale.
La “ratio” del nuovo Codice risiede nell’intervento tempestivo per rendere residuale la liquidazione dell’impresa: con il nuovo Codice sono cancellati i termini “fallito” e “fallimento” e sostituiti con “debitore” e “liquidazione giudiziale”; nel contempo vengono inasprite le norme in materia di responsabilità nei confronti dei soci e creditori sociali per una emersione tempestiva della crisi!
Il nuovo Codice restituisce sistematicità alle norme sulla “crisi d’impresa”, ma richiede nel contempo “un vero e proprio indifferibile cambiamento culturale”! La riforma approvata ha l’intenzione di far emergere le difficoltà dell’impresa per evitare che la crisi degeneri in insolvenza irreversibile, prima di ogni intervento dell’autorità giudiziaria. Se la definizione di INSOLVENZA (essa si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), di cui al nuovo art. 2 CCII è invariata rispetto all’art. 5 della Legge Fallimentare, nuova è la definizione di CRISI atta ad intercettare le situazioni di difficoltà in una fase preliminare con maggiori probabilità di attivare strumenti che consentono il mantenimento della continuità aziendale: Art. 2 CCII “Lo stato di difficoltà Economico-Finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Le Misure Preventive sono contenute nel successivo art. 3 CCII, quali doveri a carico del Debitore/Imprenditore:
- Se Imprenditore Individuale, esso deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di CRISI e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- Se Imprenditore Collettivo, esso deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della CRISI e attivare prontamente uno degli strumenti di gestione della Crisi (ex art. 2086, 2° comma, codice civile come modificato).

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Il Codice della Crisi d’Impresa ha esteso nuove e più incisive responsabilità degli Amministratori: il nuovo 5° comma dell’art. 2476 del codice civile in materia di SRL attribuisce all’Amministratore la responsabilità di rispondere verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (soprattutto nelle realtà delle piccole SRL ove la proprietà coincide anche con l’amministrazione, la mancata o inerzia nell’intercettare la crisi o lo stato di difficoltà economico-finanziaria ex art. 2 CCII, rende solidale l’amministratore/socio verso la propria società); e così anche il nuovo comma 2° dell’art. 2486 codice civile, quantifica il danno risarcibile (presuntivamente) pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura di una procedura di crisi o insolvenza e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile (si pensi alla perdita del capitale sociale ex artt. 2447 e 2482 ter).

DOVERI DEL DEBITORE
Comportamento nelle procedure (ex art. 4 CCII)
Il Debitore deve illustrare la situazione di Crisi o Insolvenza in modo completo, veritiero e trasparente, assumere tempestivamente le iniziative idonee a una rapida definizione della procedura, gestire l’impresa nell’interesse prioritario dei creditori.
Quanto scritto sopra con la stessa terminologia usata dal Legislatore, è strettamente connesso alle norme che regolano la redazione del Bilancio ex artt. 2423 e segg. del codice civile, allo stato di funzionamento e alle prospettive di continuità aziendale.

DOVERI DEL CREDITORE
Comportamento nelle procedure (ex art. 4 CCII)
Il Creditore deve collaborare lealmente con il Debitore e con gli Organi della procedura (OCRI o Tribunale) e rispettare l’obbligo di Riservatezza sulla situazione del Debitore, sulle iniziative assunte e sulle informazioni acquisite.

ORGANO DI CONTROLLO E CREDITORI QUALIFICATI
Il nuovo art. 379 CCII modifica il terzo e quarto comma dell’art. 2477 del codice civile, rendendo obbligatorio nelle SRL la nomina del Sindaco o del Revisore Legale quando, per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: Attivo dello stato patrimoniale € 2.000.000, Ricavi € 2.000.000, Dipendenti occupati in media 10 unità. Il nuovo art. 15 CCII affida a CREDITORI QUALIFICATI (Pubblici) la segnalazione dello stato di crisi se “l’esposizione debitoria è di IMPORTO RILEVANTE”: Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia della Riscossione.
AdE: Debiti scaduti derivanti da comunicazione liquidazione periodica maggiore o uguale al 30% del volume d’affari del medesimo periodo e comunque non inferiore a € 25.000 se Volume d’affari è <= € 2.000.000, € 50.000 se Volume d’affari è <= € 10.000.000, € 100.000 se Volume d’affari è > € 10.000.000;
INPS: Debito superiore alla metà di quelli dovuti riferiti all’anno precedente e comunque superiori ad € 50.000;
Agenzia Riscossione: Debiti scaduti da oltre 90 giorni per Imprese Individuali > € 500.000, per Imprese Collettive > € 1.000.000.

ART. 13 CCII: Disciplina degli indicatori della Crisi rilevanti ai fini della Segnalazione.
Il periodo “temporale” di monitoraggio di appositi indicatori di crisi (di cui l’Imprenditore deve dotarsi) atti ad evidenziare la “sostenibilità” dei debiti, deve essere rapportata per almeno i “sei mesi successivi” con riguardo alle “prospettive di continuità aziendale”, sostenibilità misurabile nell’adempiere agli “oneri di indebitamento con i flussi di cassa” che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi (indici significativi).
Riassumendo quanto sopra, l’insostenibilità finanziaria si manifesta quando i flussi di cassa prospettici risultano inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, il conto economico presenta squilibri già nella determinazione dell’Ebitda e/o Ebit e il Patrimonio Netto risulta negativo.

Nelle MISURE PREMIALI di cui all’art. 24 CCII troviamo riscontro a “indicatori che segnalano la presenza di crisi”:
Retribuzioni scadute da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
Superamento nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici (indicatori) elaborati dal CNDCEC (art. 13 commi 2 e 3, CCII).

INDICATORI ELABORATI DAL CNDCEC
All’art. 13 CCII viene investito il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di elaborare, con cadenza almeno triennale e per ciascun codice ATECO, gli INDICI che, valutati unitariamente fanno presumere la sussistenza di una crisi fino all’elaborazione delle c.d. “soglie di allerta”!
Il CNDCEC si sofferma altresì sulla Criticità degli Indicatori elaborati: non ci sono indici che intercettino la Crisi senza margini di errore; gli indici non devono essere solo significativi, ma anche valutabili attraverso un iter di tipo “comply or explain” (il principio «rispetta o spiega» è ampiamente riconosciuto dalle società, dagli investitori e dalle autorità di regolamentazione come uno strumento adeguato di governo societario), al fine di verificare l’idoneità segnaletica; infine tali indicatori devono essere specifici rispetto a ciascuna realtà aziendale.
- È possibile che gli indici elaborati dal CNDCEC siano inapplicabili alla singola realtà; questo consente di sostituire gli indici del CNDCEC attraverso nuovi indici in relazione alla peculiare natura dell’impresa attestati da un professionista indipendente.

INDICATORI SECONDO IL CERVED
Tabella HTML di base Per definire una tabella “minimale”, che sia comunque interpretata correttamente dai browser possiamo riprodurre un esempio simile al seguente:
Indicatore Area di Valutazione Calcolo
Cash flow/Attivo RedditivitàCapacità dell’impresa di produrre flussi di cassa in rapporto alle attività investite. Valori elevati sono indice di elevata redditività
Patrimonio Netto/Passivo Struttura Finanziaria Confronta l’apporto degli azionisti con quello degli altri portatori di interesse (finanziatori, fornitori, dipendenti, Stato..). Aziende strutturalmente indebitate presentano valori ridotti, non raramente anche negativi
Oneri Finanziari/Ricavi/MOL/Servizio del Debito Sostenibilità dei Debiti Valuta il peso degli oneri finanziari sui ricavi dell’esercizio. Valori elevati sono indice di possibili difficoltà nel sostenere l’indebitamento finanziario
Current Ratio o Liquidità corrente Equilibrio Finanziario La solvibilità aziendale viene esaminatanvalutando la correlazione temporale tra attività e passività aventi stessa scadenza. Normalmente si considera equilibrata la situazione in cui le attività sono superiori alle passività e quindi il rapporto è positivo