Bonus formazione industria 4.0
 
 
 

a cura di Stefano Poli

Bonus formazione industria 4.0:
sono ammissibili i costi per lavoratori interinali?


Per rispondere a questa domanda è necessario fare un percorso in quanto il legislatore ignora e non affronta l’argomento.

Il D.M. 4/5/2018 introduce il credito d’imposta per le attività di formazione in ambito industria 4.0 definisce al Comma 1:

“Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Per poi specificare al comma 4:

“Ai fini del presente decreto, per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate al comma “1.

Quindi ci troviamo di fronte a due condizioni essenziali congiunte riguardo al rapporto di lavoro:

1. personale dipendente dell’impresa

2. personale titolare di un rapporto di lavoro

subordinato, anche a tempo determinato.

Se la condizione 2 esprime una caratteristica inerente la tipologia contrattuale, dal momento che le connotazioni “subordinato” e “tempo determinato” sono inequivocabilmente riferite a un aspetto contrattuale, questo sembrerebbe in linea con la nozione di Lavoratore interinale che è legato da un rapporto di lavoro subordinato con la società di Lavoro Interinale e non con l’impresa presso cui è occupato.

Per quanto riguarda la condizione 1 la questione è più articolata; nella condizione si esprime un concetto innanzitutto fattuale, in quanto l’essere alle dipendenze di un’impresa esprime un rapporto in cui si opera nell’interesse e sotto il controllo dell’impresa, al di là del tipo di legame contrattuale.

Nel caso di un lavoratore che presta il proprio servizio presso un’impresa ma è contrattualizzato con un’altra, che è la fattispecie che si crea quando una impresa si rivolge a una agenzia di somministrazione lavoro (o interinale) disciplinata dagli articoli 30 e 40 del D.Lgs. n. 81/2015, si realizza esattamente che le due condizioni sono contemporaneamente verificate, ovvero che il lavoratore è titolare di un rapporto di lavoro subordinato (con l’agenzia di somministrazione) ed è a tutti gli effetti un dipendente dell’impresa (che in questo caso diventa l’utilizzatore).

L’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa in maniera ufficiale su questo preciso argomento, ma nella Risoluzione n. 55/E/2016 rispondendo a un interpello avente come oggetto la stessa identica questione con la sola differenza che le attività agevolate erano quelle di Ricerca e Sviluppo anziché di Formazione - ma la ratio è la medesima in quanto la condizione di “personale dipendente” è espressa in modo analogo - ha evidenziato come “per tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice”.

Inoltre, riguardo ai costi (che sono poi l’oggetto delle agevolazioni) l’Agenzia conclude che “i lavoratori per i quali è stato stipulato il contratto di somministrazione possono di fatto considerarsi, nel corso della durata di tale contratto, dipendenti dell’impresa utilizzatrice e conseguentemente, i costi sostenuti dalla società utilizzatrice possono considerarsi, per la parte rimasta a proprio carico ed esclusi i costi del contratto commerciale tra somministratore ed utilizzatore, (…) eleggibili al credito d’imposta nella misura in cui detti lavoratori partecipano effettivamente alle attività”.

E infine afferma che: "Dall’analisi del quadro normativo di riferimento e degli obblighi e diritti scaturenti dal contratto di somministrazione di lavoro, appare evidente che, se da un punto di vista formale il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore ed il somministratore, da un punto di vista sostanziale il “rapporto di lavoro”, che si instaura tra l’utilizzatore ed il lavoratore, assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore".

Seppur queste considerazioni sono state espresse in riferimento a lavoratori impegnati nell’attività di Ricerca e Sviluppo, esprimono una logica e l’enucleazione di un principio che resta nella stessa identica maniera, a parere di chi scrive, valido anche nel caso delle attività di formazione.